Nuovo conto termico 3.0: incentivi per l’efficienza energetica
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ufficializzato dal MASE, il decreto Conto Termico 3.0, che prevede un nuovo incentivo statale erogato dal GSE.
Questo strumento di agevolazione non prevede una scadenza né una detrazione fiscale, ma un contributo a fondo perduto, valido per progetti di efficientamento energetico.
Il suo scopo è quello di potenziare e aggiornare l’incentivazione di interventi di piccola scala mirati a incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Cosa prevede il nuovo Conto Termico?
Il nuovo Conto Termico 3.0 prevede una dotazione finanziaria annuale di 900 milioni di euro.
Queste risorse sono distribuite strategicamente come segue:
- 400 milioni sono destinati alle amministrazioni pubbliche;
- 500 milioni sono riservati ai soggetti privati, di cui 150 milioni specificamente per le imprese.
Inoltre, è previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro finalizzato a coprire i costi relativi alla redazione di diagnosi energetiche preliminari e APE post-operam.
Il Conto Termico 3.0 introduce inoltre una significativa rivalutazione dei costi massimi ammissibili e dei valori massimi dell'incentivo per gli interventi di efficienza energetica, con lo scopo di allineare gli incentivi agli attuali e più elevati costi di mercato.
L'incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, ma è prevista la copertura totale della spesa per le seguenti categorie:
- Interventi realizzati su edifici utilizzati da comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti;
- Interventi su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale.
Per assicurare una gestione finanziaria prudente, il decreto stabilisce un meccanismo di controllo: il GSE potrà accettare nuove richieste di incentivi solo fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento del limite di spesa annuale stabilito.
Le modifiche introdotte sono finalizzate a rafforzare l'azione di decarbonizzazione e l'efficientamento energetico nel settore civile, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).
Ampliamento dei beneficiari: chi può accedere al nuovo Conto Termico?
L’ampliamento della platea dei beneficiari rende ora accessibili gli incentivi del nuovo Conto Termico anche a nuovi soggetti, oltre ai tradizionali Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati (imprese e cittadini).
I nuovi soggetti ammessi sono:
- Gli enti del terzo settore (assimilabili alle P.A. se non svolgono attività economiche);
- Le configurazioni di autoconsumo collettivo;
- Le comunità energetiche rinnovabili (CER).
Per accedere agli incentivi Conto Termico, è necessario rispettare specifici requisiti e condizioni:
- Sono ammessi esclusivamente lavori su edifici già esistenti e regolarmente iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell'istanza;
- L’edificio deve essere dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente al momento dell’entrata in vigore del decreto. Ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste dal decreto e l'impianto deve essere registrato presso i catasti regionali competenti, se presenti;
- Gli incentivi sono destinati alla sostituzione di impianti esistenti, non alla loro nuova installazione, salvo alcune eccezioni (ad esempio, per il solare termico);
- Il soggetto interessato deve avere la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare in qualità di proprietario o titolare di un altro diritto reale o personale di godimento.
Conto termico 3.0: nuovi interventi ammissibili
Un’altra importante novità del decreto Conto Termico 3.0 riguarda l’introduzione di nuovi interventi ammissibili.
Questi sono suddivisi in due categorie:
Riqualificazione energetica
Le modifiche di riqualificazione energetica sono interventi mirati a migliorare l'efficienza energetica di immobili esistenti (edifici, porzioni o singole unità) provvisti di impianto di climatizzazione.
Le operazioni già previste dal conto termico 2.0 riguardano:
- Isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
- Sostituzione di chiusure trasparenti (compresi gli infissi) che delimitano il volume climatizzato;
- Installazione di sistemi fissi o mobili, non trasportabili, di schermatura e/o ombreggiamento per chiusure trasparenti;
- Trasformazione di edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (NZEB);
- Sostituzione dei sistemi di illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti;
- Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, inclusi i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Le novità aggiunte dal conto termico 3.0 sono invece:
- Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata (anche aperta al pubblico) di veicoli elettrici, presso l'edificio, le pertinenze o i parcheggi adiacenti;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o le pertinenze.
Non è invece più previsto l'incentivo per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con un generatore a gas a condensazione (precedentemente presente nel Conto Termico 2.0).
Produzione termica da rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
Le modifiche che rientrano in questa categoria sono interventi su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione, per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per sistemi ad alta efficienza di piccole dimensioni.
Le operazioni già previste dal conto termico 2.0 riguardano:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti:
- Con impianti dotati di pompe di calore (elettriche o a gas) che utilizzano energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- Con sistemi ibridi factory made o bivalenti oppure tramite l'installazione di una pompa di calore "add-on";
- Con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, inclusi i sistemi ibridi a pompa di calore;
- Installazione e sostituzione di altri impianti:
- Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione della climatizzazione invernale;
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Le novità aggiunte dal conto termico 3.0 sono invece:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti che utilizzano unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Per privati e Pubbliche Amministrazioni (PA), è confermato il contributo per la redazione di diagnosi energetiche e Attestati di Prestazione Energetica (APE).
Le Pubbliche Amministrazioni hanno la possibilità di ricevere un anticipo del 50% sui costi sostenuti per diagnosi e APE.
Quando entra in vigore il decreto conto termico 3.0?
Il decreto diventerà effettivo il 25 dicembre 2025 ma si prevede che sarà pienamente operativo a febbraio 2026, dato che il GSE disporrà di 60 giorni per adeguare il portale e le regole operative.
Le istanze per l’accesso agli incentivi presentate prima del 25 dicembre, continueranno a essere valutate e gestite in conformità con la normativa del "Conto Termico 2.0", come stabilito dal DM 16 febbraio 2016.
Di conseguenza, le domande di accesso agli incentivi presentate nei prossimi tre mesi manterranno la validità delle disposizioni del Conto Termico 2.0.
Come si richiede il Conto Termico 3.0?
Per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0, i soggetti interessati devono presentare la domanda al GSE attraverso il Portaltermico. Le modalità di accesso disponibili sono due:
- Accesso diretto: aperto a tutti i soggetti, inclusi quelli che si avvalgono di una ESCO, delle comunità energetiche o delle configurazioni di autoconsumo;
- Prenotazione: riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni.
Procedura di richiesta e documentazione necessaria
Il Soggetto Responsabile deve compilare la scheda-domanda resa disponibile sul Portaltermico, prendere visione e accettare digitalmente tutte le condizioni, comprese le clausole contrattuali.
L'accettazione consente l'accesso al regime incentivante e fornisce una copia informatica della scheda-domanda, completa del codice identificativo dell'intervento.
Tempistiche di Presentazione della Domanda
I richiedenti hanno ora 90 giorni dal completamento dell'intervento per presentare la domanda tramite il Portaltermico, invece dei precedenti 60 giorni del Conto Termico 2.0.
È fondamentale notare che:
- Gli interventi già avviati e le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del Conto Termico 3.0 non sono ammissibili al nuovo decreto;
- Le istanze di prenotazione già accolte dal GSE, ma con lavori non ancora ultimati alla data di entrata in vigore del Conto Termico 3.0, continuano ad essere regolate dal Conto Termico 2.0.
Modalità di erogazione degli incentivi
Le modalità di erogazione del nuovo Conto Termico variano in base al soggetto e alla modalità di accesso:
- Soggetti privati (anche tramite ESCO): l'incentivo viene erogato in un'unica rata se l'importo totale è pari o inferiore a 15.000 euro;
- Pubbliche amministrazioni con accesso in prenotazione: possono richiedere, oltre alla rata di anticipo, anche una rata intermedia prima del saldo finale;
- Pubbliche amministrazioni con accesso diretto: l'erogazione avviene sempre in un'unica rata.
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