Patent box: le novità della legge di bilancio 2022

Il Decreto Legge n. 146 dello scorso 21 ottobre 2021 prima e la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) poi, hanno confermato le modifiche per il regime Patent Box, introducendo una semplificazione che porta ad un passaggio da un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali ad un’agevolazione che maggiora del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per questi stessi beni, portando così ad una minore tassazione da versare ires e irap. Vediamo quindi brevemente le peculiarità della nuova Patent Box.
Indice dei contenuti
- Chi ha diritto all’agevolazione e per quali beni?
- Quando si ottiene l’agevolazione
- In cosa consiste l’agevolazione?
- Quali costi sono oggetto di agevolazione?
- E’ possibile cumulare questa agevolazione?
- Cosa possiamo fare per te
CHI HA DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE E PER QUALI BENI?
Analogamente al precedente Patent box, la disposizione evidenzia che possono fruire della nuova agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa.
Per quanto concerne i beni immateriali agevolabili, ai sensi dell’art. 6 co. 3 del DL 146/2021, sono oggetto dell’agevolazione i costi di ricerca e sviluppo relativi a:
Per quanto concerne i beni immateriali agevolabili, ai sensi dell’art. 6 co. 3 del DL 146/2021, sono oggetto dell’agevolazione i costi di ricerca e sviluppo relativi a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, sono esclusi i marchi d’impresa e il know how.
Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa da parte dei soggetti che intendono aderire alla nuova Patent Box (art. 6 co. 3 del DL 146/2021), sia che detengano il diritto di proprietà sul bene immateriale o ne abbiano la concessione in uso del diritto di utilizzo.
Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa da parte dei soggetti che intendono aderire alla nuova Patent Box (art. 6 co. 3 del DL 146/2021), sia che detengano il diritto di proprietà sul bene immateriale o ne abbiano la concessione in uso del diritto di utilizzo.
QUANDO SI OTTIENE L’AGEVOLAZIONE
La maggiorazione trova applicazione nel momento dell’ottenimento del titolo di privativa industriale ed il tutto deve essere supportato dalla preparazione di idonea documentazione probante (come previsto dalla Circolare esplicativa al Decreto n.146/2021), da siglare con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ove andrà indicata l’opzione che avrà durata quinquennale irrevocabile e rinnovabile.
QUALI COSTI SONO OGGETTO DI AGEVOLAZIONE?
I soggetti che esercitano l’opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali, sostenendo le seguenti tipologie di spese:
- Spese per personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomi, o altro rapporto diverso e comunque utilizzati direttamente nel progetto di ricerca e sviluppo
- Quote di ammortamento, o di canoni di locazione finanziaria e operativa relative a beni strumentali o immateriali utilizzate all’interno del progetto di R&S
- Spese di servizi di consulenza anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ouniversità o enti di ricerca e organismi equiparati.
- Spese di material, forniture o altri prodotti impiegati nel progetto.
- Spese connesse e necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.
Tali costi possono considerarsi anche per i periodi d’imposta precedenti all’ottenimento della privativa fino all’ottavo.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?
L’agevolazione comporta una maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo del 110%, portando ad una minore tassazione IRES e IRAP tramite variazioni in diminuzione.
E’ POSSIBILE CUMULARE QUESTA AGEVOLAZIONE?
La Legge di Bilancio 2022 ha apportato l’abrogazione del co. 9 art.6 del DL 146/2021 che prevedeva il divieto di cumulo con il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, consentendo così il pieno utilizzo delle due normative.
Cosa possiamo fare per te
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