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Standard ESRS e applicazione della normativa europea per la rendicontazione di sostenibilità: linee guida e impatti

Standard ESRS: applicazione della normativa europea sulla rendicontazione
Il 31 luglio del 2023 segna un momento significativo: la Commissione Europea ha ufficialmente abbracciato gli Standard di rendicontazione sulla sostenibilità europea (ESRS - European Sustainability Reporting Standards) attraverso il proprio regolamento delegato. Questa mossa allinea le operazioni con la Direttiva (UE) 2022/2464, più conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la quale ha dato forma a nuove direttive in tale ambito.

L'articolo 29-ter della CSRD abbraccia e definisce dettagliatamente gli ESRS, tracciando il percorso per le aziende che dovranno inserire questi standard nelle loro relazioni di sostenibilità. Tutto ciò permette di definire chiaramente le linee guida che delineeranno le informazioni necessarie per una comunicazione completa in questo settore cruciale. La loro adozione diventerà obbligatoria all'inizio dell'anno successivo, a partire dal primo gennaio del 2024: un passo verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel panorama aziendale europeo.

Qual è la funzione degli European Sustainability Reporting Standards?

L'obiettivo dei principi di rendicontazione, come riflette anche il Regolamento adottato dalla Commissione dell'Unione Europea, abbraccia varie sfaccettature, come:
  • assicurare l'elevata qualità delle informazioni divulgate;
  • evitare di imporre alle aziende un onere amministrativo sproporzionato;
  • definire le informazioni che le aziende devono comunicare, focalizzandosi su fattori specifici legati all'ambiente, al sociale, ai diritti umani e alla governance;
  • dettagliare le informazioni prospettiche e retrospettive - che possono essere qualitative o quantitative a seconda delle circostanze - da comunicare da parte delle aziende;
  • considerare le sfide che le aziende potrebbero affrontare nel raccogliere informazioni da diversi attori della loro catena del valore;
  • specificare le informazioni relative alle catene del valore in modo che siano adeguate e rilevanti in base alle capacità e alle caratteristiche delle aziende all'interno di tali catene, considerando l'ambito e la complessità delle loro attività;
  • evitare di richiedere informazioni che metterebbero a carico delle aziende l'ottenimento di dati dalle PMI nella loro catena del valore e che superino quanto necessario, secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese;
  • considerare, nel modo più ampio possibile, l'attività svolta in diverse iniziative di standardizzazione a livello internazionale, nonché i principi e i quadri di riferimento esistenti, insieme ai requisiti derivanti da atti specifici dell'Unione Europea.

La Struttura degli ESRS

Gli Standard proposti sono suddivisi in tre aree
  1. Standard comuni e trasversali; 
  2. Standard specifici, indicati con le lettere E (environmental), S (social) e G (governance); 
  3. Standard relativi a particolari settori (ancora da pubblicare). 
Per quanto concerne gli standard comuni e trasversali, la Commissione europea si è concentrata su due standard chiave: ESRS 1, riguardante i requisiti generali ed ESRS 2, focalizzato sull'informativa generale.
Il Principio ESRS 1, intitolato appunto "requisiti generali", svolge un ruolo cruciale nell'architettura complessiva degli standard ESRS. Questo principio non solo fornisce una chiara spiegazione delle convenzioni editoriali adottate, ma introduce anche i concetti fondamentali che sottendono l'intero framework, stabilendo inoltre i criteri essenziali che guidano la preparazione e la presentazione delle informazioni legate alla sostenibilità.
Parallelamente, lo standard ESRS 2, si concentra su obblighi informativi specifici che le aziende devono rispettare. Questi obblighi riguardano le informazioni che devono essere fornite in generale, e riguardano tutte le dimensioni della sostenibilità: dalla governance delle aree di reporting, passando per la strategia aziendale, fino alla gestione di impatti, rischi e opportunità. 

Proseguendo con gli standard specifici, come menzionato in precedenza, questi sono stati suddivisi in tre categorie, le quali rispecchiano le tre tematiche ESG; parliamo dunque di standard ambientali, sociali e di governance. 

Gli standard ambientali sono riferiti a loro volta a: 
  • cambiamento climatico (ESRS E1);
  • inquinamento (ESRS E2);
  • acqua e risorse marine (ESRS E3);
  • biodiversità ed ecosistemi (ESRS E4); 
  • risorse ed economia circolare (ESRS E5).
Proseguendo con la categoria “sociali”, le sottocategorie sono quattro, ovvero: 
  • forza lavoro utilizzata (ESRS S1); 
  • lavoratori nella catena del valore (ESRS S2);
  • comunità interessate (ESRS S3);
  • consumatori ed utenti finali (ESRS S4).
Infine, l’ultima categoria riferita alla governance, considera solamente uno standard specifico: 
  • conduzione dell’attività aziendale (ESRS G1).

Gli approcci per la rendicontazione in tema ESR

La valutazione di doppia rilevanza

Possiamo dunque sottolineare, visto quanto finora descritto, che saranno oggetto di rendicontazione solo gli ambiti e le informazioni rilevanti per l’organizzazione che redige il report di sostenibilità, potendo questa trascurare tutto ciò che non trova attinenza in termini di impatti con le proprie attività. 

Nella valutazione il soggetto che rendiconta le proprie informazioni ESG deve operare secondo l’approccio della doppia rilevanza, considerando: 
  1. la rilevanza dell’impatto intesa come, appunto, l’insieme degli impatti, dei rischi e delle opportunità collegati alla sostenibilità;   
  2. la rilevanza finanziaria, vale a dire i risvolti che gli obiettivi di sostenibilità possono determinare sotto il profilo economico diretto ed indiretto sull’organizzazione. 
Una questione di sostenibilità può impattare l’impresa, le proprie operazioni o la catena del valore, in modo negativo o positivo, oggettivamente o potenzialmente, sulle persone o sull’ambiente, a breve, medio o lungo termine. 
Parallelamente, una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario nel caso in cui comporti degli effetti finanziari rilevanti sull’impresa. Ad esempio, nell’eventualità in cui generi rischi od opportunità con un’influenza importante sullo sviluppo dell’impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. 

La valutazione di materialità

Escludendo gli standard ESRS 1 ("Requisiti generali") e ESRS 2 ("Informazioni generali"), tutti gli altri standards sono soggetti a una valutazione di materialità. Ciò significa che le aziende riporteranno solo le informazioni rilevanti, potendo dunque omettere le informazioni che non sono rilevanti per il proprio modello di business.
Gli obblighi di informativa soggetti alla materialità non sono discrezionali e quindi le informazioni devono essere divulgate se sono rilevanti; il processo di valutazione della rilevanza (o meno) dell’informazione è soggetto a verifica da parte dei soggetti esterni in conformità con le disposizioni della direttiva n. 2013/34/EU.

Standard ESRS: quali sono i prossimi step?

Prossimamente, gli standard saranno trasmessi al Parlamento e al Consiglio europeo per il loro esame. Il termine per la verifica è di due mesi, prorogabile per altri due. Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono approvare o respingere gli standard, senza quindi poterli modificare.

Parallelamente, le imprese dovranno adottare gli Standard secondo il seguente calendario:
  • società precedentemente soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria - NFRD (grandi società quotate, grandi banche e grandi imprese assicurative - tutte se con più di 500 dipendenti), nonché grandi società quotate extra UE con più di 500 dipendenti: anno finanziario 2024, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2025;
  • altre grandi imprese, comprese altre grandi imprese quotate extra UE: esercizio 2025, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2026;
  • PMI quotate, comprese le PMI quotate non UE: anno finanziario 2026, con le prime dichiarazioni di sostenibilità pubblicate nel 2027. Tuttavia, le PMI quotate possono decidere di rinunciare agli obblighi di rendicontazione per altri due anni. L'ultima data possibile per l'inizio della rendicontazione di una PMI quotata è quindi l'anno finanziario 2028, con la prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2029;
  • le società extra UE che generano oltre 150 milioni di euro all'anno di ricavi nell'UE e che hanno nell'UE una succursale con un fatturato superiore a 40 milioni di euro o una controllata che è una grande impresa o una PMI quotata dovranno dichiarare sugli impatti di sostenibilità a livello di gruppo di tale società extra UE a partire dall'esercizio 2028, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2029.

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