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Credito d'Imposta R&S: Le problematiche in sede di controllo all'attenzione del legislatore

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Gli accertamenti e le pesanti sanzioni per credito inesistente in relazione al Credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo stanno mietendo, nel corso di questi mesi, numerose vittime. La questione è che l’Agenzia delle Entrate sta contestando il reato di credito inesistente e non di credito non spettante, ogni volta che dagli accertamenti viene fuori che manca uno dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione, per esempio quando manca il requisito della novità.

La questione sta facendo infuriare il mondo delle imprese, perché la norma, che oggi è molto chiara, non lo era affatto all’inizio. Solo negli anni seguenti sono intervenute circolari e ulteriori provvedimenti che hanno chiarito bene quali fossero i requisiti per cui fosse effettivamente lecito parlare di attività di ricerca e sviluppo e non di semplice attività di innovazione, che allora non era incentivata.

Dopo un primo tentativo, morto sul nascere, in occasione del Decreto Rilancio nell’aprile 2020, la questione è oggi nuovamente all’esame del Legistlatore.

In occasione dell’esame in Commissione Bilancio alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 73/2021 (il Sostegni Bis), sono state presentate diversi sub-emendamenti per aggiustare il tiro del maxi-emendamento 1.181 del Governo.

Queste proposte affrontano la questione del credito inesistente stabilendo, di fatto, che le sanzioni per credito inesistente si applichino soltanto nei casi di condotta fraudolenta.

Più in dettaglio, nel caso in cui l’impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica prevista dalla legge e la consegni tempestivamente all’amministrazione finanziaria nel corso dell’attività istruttoria, non si applicano le sanzioni per credito inesistente (sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi), ma quelle per credito non spettante (30%); la sanzione per credito inesistente si applicherebbe, invece, solo in caso di condotta fraudolenta.

Inoltre qualora l’Agenzia delle Entrate ricorra, in occasione di un accertamento, al parere del Ministero dello Sviluppo Economico, si deve presumere l’esistenza delle “obiettive condizioni di incertezza interpretativa” sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria che, come previsto dalle normative vigenti, danno luogo alla non punibilità e alla disapplicazione delle sanzioni.

Anche se dopo l'iter previsto, gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza della Commissione in quanto introducono materia estranea all’emendamento a cui si riferiscono, tutto ciò è un segnale positivo che il tema sia finalmente nuovamente all’attenzione del Legislatore.

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Foto di Matteo Iubatti amministratore delegato di Archita Engineering.

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