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Ordinanza Figliuolo per le aziende colpite dall’alluvione: a chi è diretta e come richiedere i finanziamenti

ordinanza Figliuolo per le aziende alluvionate: a chi è rivolta e come richiedere i finanziamenti
Venerdì 20 ottobre è stata emessa l’Ordinanza 11/2023 a firma del Generale Figliuolo, che norma le modalità di accertamento dei danni subiti dalle aziende colpite dall’alluvione, le spese ammissibili e i tempi per presentare domanda. Venerdì 3 novembre, l’Ordinanza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, dal 9 novembre al 15 gennaio 2024, è possibile presentare richiesta presso gli sportelli competenti. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la misura e come richiedere il sostegno.

Cosa prevede l’Ordinanza Figliuolo

L’intervento prende come data di riferimento quella dell’1 maggio 2023, inizio della calamità che ha interessato Emilia Romagna e Marche, fino agli eventi di queste ultime settimane localizzati in Toscana. Tale data rappresenta, peraltro, il limite temporale a partire dal quale rendicontare le spese sostenute per il ripristino. L’Ordinanza identifica come destinatari degli aiuti le aziende agricole che abbiano sede legale, produttiva o unità locali, dislocate sul territorio colpito. L’intervento prevede la copertura fino al 100% delle spese ammissibili per le aziende che abbiano presentato domanda entro il 15 gennaio 2024. Sono previste due modalità di erogazione distinte in base all’importo dell’intervento.

Ordinanza Figliuolo, dove presentare domanda e come si assegnano le risorse

La domanda per ottenere gli aiuti economici previsti dall’Ordinanza Figliuolo deve essere presentata dal legale rappresentante dell’azienda, o da un suo delegato munito di specifica procura, e deve essere fatta pervenire al comune che esercita competenza territoriale sul sito colpito, mediante i portali attivati per ciascuna delle regioni colpite: Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Per assegnare le risorse alle aziende colpite si ricorre a una graduatoria che sarà stilata secondo questi criteri:
  • soggetti considerati “deboli” la cui dimensione aziendale ricada in un certo range di dimensione economica;
  • aziende per le quali la percentuale di danno subito, e il relativo costo di ripristino, sia proporzionalmente maggiore alla Produzione Lorda Vendibile;
  • numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale che perderebbe il lavoro in caso di mancata ripresa dell’attività produttiva.
In caso di due o più aziende a pari merito, il criterio prevede che l’ordinazione avvenga in base alla dimensione economica crescente.

Ordinanza Figliuolo, quali documenti presentare

Al fine di concorrere all’assegnazione dei fondi previsti dall’Ordinanza Figliuolo, l’azienda dovrà predisporre la creazione di un’apposita documentazione, da presentare all’atto della domanda. I documenti previsti sono:
  • scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato;
  • la perizia tecnica, asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato, che dimostri il nesso causale tra l’evento alluvionale e i danni esistenti;
  • il progetto dell’intervento proposto, indicativo degli interventi di ripristino, ricostruzione e riparazione necessari, comprensivi di computo metrico estimativo, dal quale si evinca l’entità del sostegno richiesto.
Affinché la domanda sia considerata legittima, è necessario che l'azienda sia  in possesso di un titolo che dimostri la proprietà “alla data dell’evento alluvionale, dell’attività economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile”.
In alternativa, deve essere in possesso di un valido titolo di conduzione dell’immobile costituente, alla data dell’evento alluvionale, oggetto della sua attività.
Inoltre, l’azienda richiedente deve essere in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo.

Chi beneficia dell’Ordinanza Figliuolo e quali spese sono ammesse

Le aziende che possono presentare domanda devono poter dimostrare in ogni momento:
  • la propria iscrizione ai registri della CCIAA, a eccezione dei casi di esonero previsti dalla normativa vigente;
  • di essere iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo aziendale aggiornato e validato almeno una volta nell’ultimo anno solare precedente alla presentazione della domanda di sostegno;
  • di prevedere interventi di ripristino/sostituzione, che siano stati identificati e quantificati nella perizia asseverata;
  • di rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente. 
Inoltre sarà valutata la regolarità contributiva dell’azienda e, nel caso di impresa costituita in forma di società di persone, si procederà con la verifica della regolarità contributiva delle posizioni individuali dei singoli soci in riferimento all’attività agricola.
  • Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o il ripristino degli stessi. Nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sarà ammissibile l’intervento solo se il costo risulti inferiore o uguale al 70% del costo di sostituzione del bene stesso, nel caso sia superiore, sarà ammissibile la sostituzione. 
  • Ripristino di miglioramenti fondiari (come impianti frutticoli, di arboricoltura da legno e vigneti, olivicoli, impianti irrigui fissi, sistemi di drenaggio) e della fertilità dei suoli;
  • Ripristino viabilità poderale, limitatamente a quella posseduta dall’impresa agricola, con esclusione di quella ad uso pubblico;
  • Ripristino del potenziale produttivo quale scorte vive e morte, danneggiate o distrutte;
  • Spese tecniche generali, onorari di professionisti o consulenti, fino al 10% dell’importo ammissibile delle precedenti voci, calcolate nel rispetto di quanto previsto nell’attuale Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. 
Nella percentuale ammessa possono rientrare anche le spese per la realizzazione dei materiali previsti per l’adempimento degli obblighi informativi, nonché il costo della perizia asseverata per la quota riferita ai beni oggetto di intervento con il presente bando.

Modalità di erogazione dei fondi

La misura prevede la concessione dell’intero valore del danno riconosciuto per gli importi fino a 40.000 euro. In questo caso, l’erogazione avverrà secondo queste modalità:
  • fino al 50% del totale del contributo concesso, a titolo di anticipo;
  • fino al 50% del contributo concesso, al momento del saldo, cioè a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli; 
Per gli importi superiori a 40.000 euro, una prima misura pari almeno a 40.000 euro erogati: 
  • a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, fino al 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi concessi definiranno l’importo integrativo della quota di anticipazione da erogare;
  • a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l’importo complessivo dei contributi concessi e quanto erogato a titolo di anticipazione.

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