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Nuovo Piano Transizione 4.0: Adempimenti e modalità di utilizzo

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Anche la nuova legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prescrive regole precise per un'idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  
Sulle fatture ed in generale sulla documentazione commerciale connessa all'acquisizione di investimenti agevolabili secondo la nuova disciplina introdotto da Transizione 4.0 - II fase, sia perché nuovi e strumentali ma diversi da quelli di cui agli allegati A e B (ex commi 1054 e 1055 - ex superammortamento) sia perché 4.0 di cui agli allegati stessi (ex commi da 1056 a 1058 - ex iperammortamento), in base al comma 1062, è necessario riportare la seguente frase:
"Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all'art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)".
E' opportuno indicare i commi sia delle super sia dell'ex iper non escludendo a priori che, anche beni 4.0 possano inizialmente godere delle-super a causa di una tardiva o successiva interconnessione (le quote non godute inizialmente verranno recuperate infatti negli esercizi successivi).

Da gennaio 2021 inoltre, i crediti d’imposta introdotti dal piano Transizione 4.0 diventano effettivamente spendibili, ed emerge in tutta la sua importanza anche la necessità di risolvere una questione alla quale, finora, non è stata data una risposta ufficiale, nemmeno in uno dei tanti interpelli dell’Agenzia delle Entrate.

Come è noto, il sistema dei crediti d’imposta prevede la possibilità, in caso di acquisto di un bene strumentale materiale (per esempio), in 5 rate di pari importo (normativa 2020) o in 3 rate di pari importo (normativa 2021). I 3 anni dell’attuale versione del Piano Transizione 4.0, poi si riducono a 1 solo anno per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e per i soli beni materiali non 4.0. La quesitone da più parti sollevata è che cosa accada nel caso in cui, a fronte di una determinata quota annuale di spettanza, l’azienda o il professionista non fossero in grado di recuperare l’intera quota entro l’anno di spettanza.

Sebbene infatti i crediti d’imposta possano essere utilizzati in compensazione di praticamente qualsiasi tipo di versamento da effettuare tramite F24 (IVA, altre imposte e tasse, ritenute di acconto ecc.), può ben darsi il caso di aziende che abbiano diritto a un credito d’imposta che supera le loro capacità di recupero, soprattutto nel caso dei beni materiali non 4.0 in cui il recupero del beneficio avviene, a partire da quest’anno, interamente nell’anno stesso dell’effettuazione dell’investimento. Potrebbe essere, per esempio, il caso degli imprenditori agricoli o dei professionisti che non hanno dipendenti.
Mentre in linea generale i crediti d’imposta non utilizzati si possono sempre riportare a nuovo, nel caso dei crediti d’imposta derivanti da incentivi che esplicitamente prevedano la ripartizione del beneficio in quote di pari importo la risposta al quesito non è così semplice e netta.

In attesa che l’Agenzia delle Entrate si esprima esplicitamente sulla questione, come ha già fatto nel caso delle fatture senza indicazione dei corretti riferimenti normativi, occorre ragionare per analogia.

E allora ecco venire in soccorso proprio una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta della Circolare 5E del 19 febbraio 2015 riferita al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’allora Decreto Competitività (decreto legge 24 giugno 2014, n. 91). Quel dispositivo legislativo prevedeva che il credito spettante andasse “ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo” ed “esclusivamente in compensazione”, esattamente come i crediti d’imposta del nuovo piano Transizione 4.0.
Ebbene nella Circolare 5/E l’agenzia chiarisce che “nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.


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Foto di Matteo Iubatti amministratore delegato di Archita Engineering.

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