Iper ammortamento 2026: i dettagli del nuovo decreto attuativo
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha presentato il testo del decreto del nuovo iper ammortamento al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Questo definisce le modalità attuative del nuovo incentivo per l'Industria 4.0, volto a sostenere gli investimenti in beni strumentali, il quale subentra ai piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Dopo aver ottenuto l'approvazione formale del MEF, il provvedimento sarà esaminato dalla Corte dei Conti per poi essere ufficialmente emanato.
Iper ammortamento: cosa contiene il decreto?
Il decreto attuativo del nuovo iper ammortamento, in linea con quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2026, ha la funzione di definire in dettaglio:
- La procedura di accesso al beneficio;
- Il contenuto e le modalità di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale documentazione aggiuntiva necessaria ad attestare il diritto al suo ottenimento;
- I termini di tali trasmissioni.
Quando parte l’iper ammortamento?
L'incentivo dell’iper ammortamento ha una durata estesa di due anni e nove mesi, coprendo il periodo dall'1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza interruzioni annuali né periodi di attesa per le consegne posticipate.
Un punto cruciale riguarda la data di inizio (1 gennaio 2026): si riferisce all'effettuazione degli ordini o alla consegna e al collaudo dei beni?
Il decreto attuativo chiarisce che il riferimento è agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell'imponibilità, il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce criteri distinti in base alla tipologia di bene:
- Beni mobili: rileva la data di consegna o spedizione;
- Immobili e aziende: rileva la data di stipulazione dell’atto.
In entrambi i casi, tuttavia, se l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale si verifica in un momento successivo, è quest'ultima la data da considerare.
Solo “Made in Europe”: i beni strumentali inclusi nell’iper ammortamento
Il testo del decreto dell’iper ammortamento chiarisce subito un aspetto cruciale: la definizione di beni strumentali materiali e immateriali "Made in Europe".
Il beneficio dell'iper ammortamento, infatti, è riservato agli investimenti in beni "prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo", a condizione che siano effettuati nel periodo stabilito.
I beni strumentali materiali: macchinari e FER
L'iper ammortamento, per quanto concerne i beni strumentali materiali, si applica a due categorie specifiche:
- Beni materiali (oltre che immateriali) funzionali alla trasformazione digitale, elencati nell'Allegato IV (che ha sostituito il precedente Allegato A);
- Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, anche se a distanza. Questa categoria include anche gli impianti necessari per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Per i beni in questione, il decreto stabilisce che l'impresa debba munirsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero una dichiarazione rilasciata dal produttore che attesti che il bene è stato interamente ottenuto o ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, secondo i criteri definiti dal Regolamento (UE).
I beni strumentali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ammissibili sono:
- Gruppi di generazione elettrica;
- Sistemi di accumulo;
- Trasformatori e misuratori;
- Impianti per la produzione di energia termica (purché utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi);
- Servizi ausiliari degli impianti;
- Impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Questi investimenti possono riguardare sia la sede produttiva principale che altre unità catastali, a condizione che siano connesse alla rete elettrica tramite Punti di Prelievo (POD) riconducibili alla stessa unità produttiva.
Il dimensionamento degli impianti di autoconsumo è vincolato ad una producibilità massima attesa che non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Tale fabbisogno è calcolato come la somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili, registrati nell'esercizio precedente al 1° gennaio 2026.
I beni strumentali immateriali: software
Per quanto riguarda i beni strumentali immateriali, ovvero i software, il decreto attuativo dell’iper ammortamento richiede una specifica dichiarazione di origine da parte del produttore o licenziante, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tale dichiarazione deve attestare il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
Tale dichiarazione deve attestare il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- Sede di sviluppo del software: indicazione precisa della sede o delle sedi dove è stato eseguito lo sviluppo sostanziale del software (che include ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging);
- Origine del valore di sviluppo: certificazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia stato sostenuto da soggetti che operano stabilmente nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE);
- Componenti open source: indicazione di eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, le quali non concorrono al calcolo dell'origine.
Moduli fotovoltaici: quali rientrano nell’iper ammortamento?
Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l'agevolazione dell’iper ammortamento è limitata specificamente ai soli seguenti modelli di Categoria A, elencati nel decreto legge del dicembre 2023:
- Moduli con elevata efficienza: moduli fotovoltaici e relative celle prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, a condizione che l'efficienza a livello di cella sia almeno del 23,5 per cento;
- Moduli bifacciali ad altissima efficienza: moduli prodotti nell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, anch'esse prodotte nell’Unione europea, con un requisito minimo di efficienza di cella pari al 24,0 per cento.
Si precisa che questi pannelli devono obbligatoriamente essere inclusi in un apposito elenco gestito dall’ENEA.
Le aliquote: beni materiali, immateriali e beni per la generazione di energia da fonti rinnovabili
Le aliquote previste dal decreto dell'iper ammortamento per i beni elencati precedentemente sono:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per avere un metro di paragone, una maggiorazione del 180% con un’IRES al 24% corrisponde a un beneficio del 43,2%; la fascia del 100% a un incentivo del 24% e quella al 50% a un incentivo del 12%.
Iper ammortamento: come accedere all’incentivo
Il processo per accedere all'iper ammortamento prevede tre passaggi chiave per le imprese:
- Comunicazione preventiva: l'impresa deve preliminarmente inviare una comunicazione indicando l'importo complessivo, i dati identificativi, la tipologia e l'ammontare degli investimenti che intende realizzare in ciascuna unità produttiva;
- Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), l'impresa è tenuta a trasmettere una comunicazione di conferma, attestando di aver effettuato il pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto (Il termine è stato esteso a 60 giorni, rispetto ai 30 previsti dalla normativa precedente);
- Comunicazione di completamento: una volta ultimati gli investimenti (e comunque non oltre il 15 novembre 2028), l'impresa deve inviare i dati e le informazioni definitive, corredate da perizie, attestazioni e certificazioni che comprovino l'effettiva realizzazione degli stessi. Nel caso di comunicazioni riguardanti investimenti multipli, la data di completamento coincide con l'ultimo investimento effettuato.
Una volta completata la procedura, la piattaforma informatica rilascerà all'azienda una ricevuta di avvenuto invio.
Il GSE, a seguito di alcuni controlli formali di verifica di completezza e correttezza del caricamento dati, comunicherà all’impresa, entro dieci giorni dalla ricezione, l'esito positivo delle verifiche o, in caso contrario, richiederà l'integrazione della documentazione o dei dati mancanti.
Accedere all’incentivo: la documentazione necessaria
Per beneficiare dell'agevolazione dell’iper ammortamento è necessario presentare:
La perizia tecnica asseverata
Il documento di perizia tecnica asseverata, che deve essere supportato da un'analisi tecnica dettagliata, ha il duplice compito di:
- Attestare che i beni acquistati soddisfano i requisiti tecnologici previsti;
- Dimostrare l'avvenuta integrazione dei beni nel sistema aziendale di gestione o nella rete di fornitura.
In particolare, per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER), la perizia deve attestare anche la conformità ai requisiti tecnici necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo.
La redazione della perizia è riservata esclusivamente a:
- Ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali;
- Enti di certificazione accreditati.
È un requisito fondamentale che questi soggetti dispongano di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del lavoro svolto.
Per quanto riguarda il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da:
- Dottori agronomi o forestali;
- Agrotecnici laureati;
- Periti agrari laureati.
Anche per questi professionisti vige l'obbligo assicurativo.
Per gli investimenti di minore entità, ovvero su beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro, il decreto prevede una semplificazione burocratica: l'onere della perizia può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa.
La certificazione contabile
È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale.
Questo documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione regolarmente iscritti nell’apposito registro.
La verifica di conformità
La verifica della conformità degli investimenti ai requisiti tecnici e legali è affidata al GSE, il quale è incaricato di controllare la documentazione presentata dall'impresa.
Per consentire tale attività di controllo, l'impresa ha l'obbligo di conservare e rendere disponibile tutta la documentazione probatoria (incluse fatture, documenti di trasporto, perizie e certificazioni) per i dieci anni successivi al completamento dell'investimento.
L'impresa decade dal diritto all'agevolazione qualora i controlli rilevino:
- Irregolarità non sanabili;
- False dichiarazioni;
- Mancata conservazione dei documenti;
- Cessione dei beni all’estero senza adeguata sostituzione.
In caso di fruizione indebita dell'agevolazione, il GSE trasmetterà gli atti all'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'importo, al quale saranno aggiunti interessi e sanzioni.
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