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Documento Valutazione dei Rischi (DVR) e Sicurezza 4.0

Documento Valutazione dei Rischi
Il D.Lgs 81 del 2008 o “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”, ha reso obbligatorio, per tutte le aziende con almeno un dipendente, dotarsi di un documento contenente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il “Documento di Valutazione dei Rischi”. 

Chi deve redigere il DVR

Secondo l’art. 2222 del Codice Civile, l’obbligo di stesura del documento è in capo al datore di lavoro: il compito non può essere delegato.
Grazie al DVR, il datore di lavoro adotta misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, oltre che procedere con la formazione di questi ultimi per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro.
Dunque, il tale documento non va redatto solo in quanto obbligatorio secondo normativa, ma perché strumento fondamentale per la corretta valutazione dei pericoli in azienda, la tutela della salute dei lavoratori, nonché mezzo per la prevenzione dei danni ed interruzioni di produttività.

Quali caratteristiche deve avere

Il datore di lavoro è tenuto a compiere un’attenta valutazione che coinvolga tutti i luoghi e le attività in cui il lavoro viene svolto, individuando prontamente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questa valutazione si riferisce alla probabilità di accadimento di un evento pericoloso in azienda e alla gravità dei danni preventivabile.
Una corretta risk assessment deve fare riferimento alla normativa specifica, alle mansioni e alla tipologia dei macchinari presenti in azienda, soprattutto quando parliamo di industria 4.0.

DVR: quali sono i contenuti fondamentali?

Il D.Lgs 81/08 contiene tutte le informazioni per redigere il documento di valutazione dei rischi, ovvero tutte le specifiche sui contenuti e sulla forma.
Per quanto riguarda i contenuti, i principali sono: 
  • i criteri adottati per la valutazione dei rischi
  • le misure di prevenzione e protezione (es. protezione individuali adottati)
  • le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare
  • le mansioni a rischio specifico
  • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente

Industria 4.0 e tecnologie abilitanti

L’Industria 4.0 punta all’automazione della produttività grazie all’utilizzo delle cosiddette "Tecnologie Abilitanti", allo scopo di creare un nuovo concept di business, caratterizzato dalla combinazione di nuovi strumenti di automazione, informazione e connessione. 
Le Tecnologie Abilitanti rivoluzionano il sistema produttivo, fornendo soluzioni e miglioramenti smart che cambiano la relazione uomo-macchina. Nel mondo aziendale odierno, Big Data, Internet of Things (IoT), Cloud computing, Automatic Guided Vehicle e altre tecnologie, sono sempre più presenti e impattanti.
Come da ogni rivoluzione, anche da quella dell’Industria 4.0 scaturiscono una serie di problematiche da affrontare. A tal proposito, è necessario affrontare il tema della sicurezza sul lavoro: occorre ripensare al processo di valutazione dei rischi in azienda, individuando le nuove tipologie di rischio e rivalutando l’importanza della gestione rispetto all’interazione uomo-macchina.

Safety 4.0

Dall’industria 4.0 nasce la necessità di una Sicurezza 4.0: si tratta di ridefinire il sistema posto a protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, che non osteggi la digitalizzazione, bensì ne sfrutti le potenzialità che può offrire in termini di prevenzione e valutazione dei rischi. 
Da un lato le nuove tecnologie hanno un impatto positivo sulla sicurezza dei lavoratori, basti pensare ai rischi da sovraccarico biomeccanico, drasticamente ridotti grazie alla rivoluzione apportata dall’industria 4.0. Dall’altro, l’automazione e l’informatizzazione delle aziende aprono a nuovi pericoli ai quali il Documento di Valutazione dei Rischi non può non guardare. 

In tema di nuove tecnologie, l’orientamento italiano consolida gli obblighi per l’imprenditore, il quale dovrà adottare le misure di prevenzione del rischio in conformità alle particolarità delle mansioni svolte dai dipendenti, all’esperienza e alla tecnica che contraddistinguono l’azienda, al fine di tutelare l’integrità fisica e mentale dei lavoratori. 

Come conservarlo e trasmetterlo? 

Il DVR redatto secondo normativa deve essere conservato in azienda, in formato cartaceo o digitale. Inoltre, deve essere firmato da: 
  1. Datore di lavoro
  2. RSPP
  3. RLS
  4. Medico competente
La stessa normativa obbliga alla trasmissione di una copia del documento al RLS, al fine di confermare il coinvolgimento dei lavoratori nella stesura del documento stesso. 

In quali casi deve essere aggiornato il DVR? 
Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato in situazioni particolari, individuate dal D.Lgs 81/08, quando:
  • il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro subiscono delle modifiche;
  • avvengono infortuni sul lavoro;
  • la sorveglianza sanitaria richiede aggiornamenti della valutazione dei rischi;
  • la tecnica, la prevenzione o la protezione cambiano
Il DVR deve obbligatoriamente essere aggiornato entro 30 giorni da uno di questi avvenimenti.

Cosa rischia l’azienda che non compila il DVR

La mancata compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi da parte del datore di lavoro prevede delle sanzioni corpose: un’ammenda che può variare da € 2.740,00 a € 7.014,00, ma prevede anche la pena detentiva da 3 a 6 mesi. In caso di incompletezza del DVR, l’ammenda cala da 1.096,00 € a 4.384,00 €. 

Cosa possiamo fare per te

In Archita troverai professionisti sempre aggiornati sull’evoluzione normativa su  sicurezza e salute sul lavoro, specificatamente riferita all’industria 4.0. Ti seguiremo in ogni fase del processo: dall’adozione dei giusti criteri per la valutazione dei rischi, alla redazione della valutazione stessa, garantendo un’analisi attenta sul tema della Sicurezza 4.0 e mettendo a tua disposizione tutta la nostra esperienza e serietà. 

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Foto di Nicola Scardovi, direttore affari generali di Archita Engineering.

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