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Credito d'imposta ricerca e sviluppo: slittano i termini per le richieste di riversamento

Ricerca e sviluppo: analisi finanziaria
Slitta dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la richiesta di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo maturato per gli esercizi 2015-2019, e si amplia la possibilità di chiedere la certificazione degli investimenti, effettuati in base alle due differenti discipline vigenti dal 2015 al 2019, e dal 2020 in poi, fino alla notifica del processo verbale di constatazione: un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2023 introduce due modifiche alla disciplina dei crediti per ricerca e sviluppo, da accogliere favorevolmente.

La certificazione sarà affidata a soggetti pubblici e privati (inclusi in un apposito albo, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità) e riguarda la qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al beneficio ai sensi dell'articolo 3, Dl 145/2013 e dell'articolo 1, commi 200, 201 e 202, legge 160/2019.

Ad oggi mancano ancora le disposizioni attuative, pur essendo già stata rilasciata una bozza di Dpcm, tuttora in attesa di firma e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che per la certificazione introdotta dall'articolo 23, comma 2 del Dl 73/2022 individua:
  1. requisiti per l'iscrizione all'albo dei certificatori (art. 2);
  2. procedura e contenuto della certificazione (art. 3);
  3. modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori (art. 4).
Ferme restando le attività di controllo previste dall'articolo 1, comma 207 della legge 160/2019, la certificazione ha effetti vincolanti verso l'amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto appena detto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

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