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Credito d’imposta energia e gas: come si calcola e quando scade

Foto di pile di monete con della vegetazione in cima.
Si riconferma l’impegno dello Stato a sostenere la spesa per l’acquisizione dell’energia elettrica (anche autoprodotta) e gas per dicembre 2022. Viene quindi esteso il contributo in forma di credito d’imposta per l’impresa energivora e non energivora, con una proroga della scadenza inizialmente prevista dal Decreto Aiuti ter.
Il calcolo del credito d’imposta è subordinato a determinate condizioni che vedremo qui di seguito.

Indice dei contenuti:

  • Decreto Aiuti Quater: quali sono le novità per il credito d’imposta energia elettrica e gas
  • Come si calcola il credito d’imposta
  • Imprese energivore
  • mprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw
  • Imprese gasivore
  • Imprese non gasivore
  • Ulteriori specifiche e la nuova scadenza
  • Cosa possiamo fare per te

Decreto Aiuti Quater: le novità per il credito d’imposta energia elettrica e gas

Il nuovo Decreto Aiuti, pubblicato in GU n.270 il 18 novembre, andrà ad integrare il precedente e rafforzerà la misura del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas anche per il mese di dicembre 2022. Vengono individuate quattro classi di beneficiari:
  • imprese energivore
  • imprese energivore con disponibilità di energia elettrica non inferiore ai 4,5 KWh
  • imprese gasivore
  • imprese non gasivore
Per ciascuna è previsto un incremento dei valori del credito d’imposta all’acquisto di energia elettrica (anche auto prodotta) e gas rispetto a quanto contenuto nel Decreto Aiuti Ter. La misura sarà così potenziata per la terza volta dalla pubblicazione del Decreto Aiuti (poi convertito dalla legge 91/2022), che per primo incrementò il valore del credito previsto dai decreti 17 e 21 del 2022.
È previsto, inoltre, un nuovo capitolo che inserisce l’obbligo per il beneficiario alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate sui crediti maturati nel 2022, entro il 16 marzo 2023. Le modalità di tale comunicazione, che rappresenta una novità per la misura, saranno rese note con un documento entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. 

Come si calcola il credito d’imposta

Le quattro classi di imprese individuate nel decreto, come già visto, sono le imprese a forte consumo di energia elettrica, le imprese con contatori di energie elettrica disponibile non inferiori ai 4,5 kW, le imprese a forte consumo di gas naturale e le imprese che non rientrano nelle classi precedenti.

Imprese energivore

Per le prime, la condizione è che abbiano riscontrato un aumento di almeno il 30% sul costo dell’energia elettrica nel III trimestre 2022, rispetto al medesimo trimestre del 2019. Per queste imprese si calcola un contributo straordinario in credito d’imposta pari al 40% delle spese effettivamente sostenute per energia acquistata ed utilizzata nel bimestre ottobre – novembre (secondo quanto indicato nel DL Aiuti ter) e nel mese di dicembre (Decreto Aiuti quater). Si fa riferimento quindi al costo vivo dell’acquisto della componente energetica, ma anche ai combustibili acquistati al fine di produrla (caso che vale per le imprese che autoproducono la componente elettrica).

Imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw

Le imprese a consumo sostenuto di energia, il secondo cluster individuato, potranno contare sul 30% in credito d’imposta per la componente di energia elettrica acquistata nell’ultimo trimestre 2022, previa comunicazione delle fatture d’acquisto. L’intervento è subordinato all’incremento della spesa per la componente elettrica nel medesimo trimestre del 2019 e al netto delle imposte e di altri eventuali sussidi.

Imprese gasivore

Per quanto riguarda il terzo cluster di imprese, quelle a forte consumo di gas naturale, purché non per finalità termoelettrica, anche in questo caso il riferimento è al terzo trimestre 2019: in caso di uno scostamento superiore al 30% della media del prezzo di riferimento di quel periodo, indicata dal Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) e per lo stesso trimestre del 2022, si calcola un contributo in credito d’imposta fino al 40% della spesa sostenuta.

Imprese non gasivore

L’ultimo cluster preso in esame fa riferimento alle imprese che non possono essere considerate “gasivore”. Per queste, il sostegno previsto in credito d’imposta è del 40% per l’acquisto della componente energetica naturale per i mesi di ottobre - novembre 2022 e dicembre 2022, in accordo con i Decreti Aiuti ter e quater. Anche in questo caso, rientra nell’ammissibilità della misura l’uso della componente energetica per finalità diversa da quella termoelettrica.

Ulteriori specifiche e la nuova scadenza

Il credito d’imposta descritto, reca ulteriori caratteristiche:
  • È cumulabile con agevolazioni che hanno per oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, oltre a non concorrere alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non superi il costo sostenuto
  • È cedibile dal beneficiario a soggetti terzi, tra cui istituti di credito e bancari, che non potranno a loro volta cederlo, ad eccezione di al massimo due cessioni e solo se i destinatari siano banche o intermediari finanziari registrati all’albo ex art. 106, D.L. n 385/1993, o imprese assicurative aventi autorizzazione ad operare in Italia.
Il Decreto proroga poi la scadenza, prevista inizialmente al 31 marzo 2023, al 30 giugno 2023 per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto delle componenti energetiche. 

Cosa possiamo fare per te

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