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Codice della proprietà industriale: tutte le nuove modifiche

Foto dettaglio delle mani di un impiegato che consulta uno schedario.
A partire da dicembre 2022 sono state introdotte modifiche al Codice della proprietà industriale, promosse attivamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di sostenere al lato normativo la competitività dell’industria manifatturiera del Paese, snellire gli aspetti burocratici e la semplificazione della parte amministrativa. Tale modifica, sulla scorta del dl n.30/2005, è prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali modifiche.

Indice dei contenuti

  • Il finanziamento straordinario per la riforma del sistema della proprietà industriale: obiettivi
  • Nuove forme di tutela sulla registrazione di un marchio: “First to file”, protezione su modelli espositivi e brevetti per la Difesa
  • Stretta sui fenomeni imitativi, potenziamento degli iter di giudizio  e riforma dell’articolo 65 
  • La nuova Patent Box
  • Cosa possiamo fare per te

Il finanziamento straordinario per la riforma del sistema della proprietà industriale: obiettivi

30 milioni di euro è l’ammontare del finanziamento straordinario previsto dal PNRR, a partire dal 2020, che ha reso necessario un intervento sul tema a partire dalla precedente legislatura. Risale infatti alla scorsa primavera, l’ultima del governo Draghi, il primo disegno di legge che ha suggerito la direzione programmatica per le modifiche, attuate infine a dicembre 2022. Le nuove disposizioni aspirano a velocizzare e snellire le procedure di deposito e contenzioso sui brevetti, digitalizzare le certificazioni degli iter formativi e potenziare la competitività.

Nuove forme di tutela sulla registrazione di un marchio: “First to file”, protezione su modelli espositivi e brevetti per la Difesa

Già previsti nel DDL Draghi, questi tre punti suggeriscono nuovi vantaggi per l’Impresa manifatturiera. Si introduce il principio del "First to file”, pratica già normata da EPO (European Patent Office) e da WIPO (World Intellectual Property Organization), secondo il quale la domanda di brevetto è considerata ricevibile anche in assenza di pagamento delle tasse contestuale al deposito della domanda. Questa modifica porta quindi la data di inizio della copertura al deposito della domanda e non al pagamento delle tasse brevettuali, rappresentando quindi un vantaggio competitivo anche per le imprese che registrano un nuovo brevetto in Italia. Svolta anche sulla questione relativa alla pre-divulgazione, ovvero la presentazione in fiera di disegni o modelli non ancora brevettati. Il fenomeno della predivulgazione rappresenta un rischio, dal momento che l’esposizione di un disegno o modello, in assenza di adeguata protezione, comporta la decadenza del principio di novità sul quale si fonda il concetto stesso di brevetto. In altre parole, con la modifica di dicembre, l’impresa può esporre disegni o modelli, preventivamente brevettati, e annullare così le condizioni per la predivulgazione. Si equiparano perciò i diritti connessi ai disegni e modelli alla data di esposizione a quelli già descritti dall’articolo 18 del C.P.I. per quanto riguarda la registrazione dei marchi. Sarà poi assicurata maggiore tempestività ed efficienza agli iter brevettuali che interessano la difesa del Paese.

Stretta sui fenomeni imitativi, potenziamento degli iter di giudizio  e riforma dell’articolo 65 

Sarà impossibile depositare un marchio che risulti imitativo, usurpativo o evocativo di indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta. L’obiettivo è quello di escludere quei marchi che, consapevolmente o meno, si ritiene creino ambiguità rispetto alla loro origine, con l’obiettivo di tutelare il Made in Italy. Le modifiche ambiscono poi a velocizzare le pratiche amministrative e i provvedimenti di rigetto dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), attraverso la messa a disposizione di strumenti telematici atti a semplificare l’iter di giudizio. Riformato profondamente anche l’articolo 65 che, pur mantenendo in capo all’inventore i diritti d’autore, dispone in capo all’Ente di ricerca o all’Istituto di Istruzione i diritti derivati dalla proprietà industriale. Solo in caso di inerzia dell’Istituto o ente in questione, tale classe di diritti confluirà sull’inventore in senso stretto. 

La nuova Patent Box

Per i titolari dei diritti brevettuali e di sfruttamento economico dei beni immateriali oggetto del brevetto, è previsto un regime agevolato connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo relative a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati. La nuova disciplina, consente di maggiorare del 110% le spese sostenute nel periodo di ricerca e sviluppo, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Nel caso in cui il bene immateriale abbia ottenuto un titolo di privativa industriale, il provvedimento potrà ricadere sui precedenti otto periodi d’imposta, proporzionalmente al periodo in cui si siano svolte attività che abbiano concorso alla creazione del bene.

Cosa possiamo fare per te

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