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Credito d’imposta Formazione 4.0, nuove aliquote al 70%: come usufruirne

Esagoni colorati con raffigurati oggetti tecnologici e di lavoro
Come previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (la legge di conversione del Decreto Aiuti), aumentano le aliquote del credito d'imposta per la Formazione 4.0 previste dal Piano Transizione 4.0, che passano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie. 

Il credito d’imposta Formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Indice dei contenuti

  • Credito d’imposta potenziato per le PMI: cosa c’è da sapere
  • Chi ha diritto all’agevolazione e per quali beni?
  • Che documentazione occorre per averne diritto? 
  • Cosa possiamo fare per te

Credito d’imposta potenziato per le PMI: cosa c’è da sapere

Con la legge 15 luglio 2022 n.91 viene confermata la già anticipata novità introdotta dal Decreto Aiuti che prevedeva la maggiorazione delle aliquote per le piccole e medie imprese che intraprendono progetti di formazione dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, quindi a partire dal 18 maggio 2022. La maggiorazione non riguarda invece le grandi aziende per le quali resta fissata al 30%.

Tale maggiorazione spetta solo alle imprese che, per i loro progetti formativi, si rivolgono a specifici soggetti qualificati (già indicati anche all’art. 3, comma 6, del DM del 4 maggio 2018 e l’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), quali:
  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
  • soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  • Istituti tecnici superiori
A cui il nuovo decreto aggiunge:
  • Competence Center 4.0
  • European Digital Innovation Hub (EDIH)
L’ampliamento dei soggetti qualificati non è la sola novità contenuta nel decreto citato. Altra condizione prevista per fruire delle nuove aliquote maggiorate è che il lavoratore si sottoponga a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale che il MISE avrebbe dovuto emanare entro 30 giorni (entro lo scorso 15 agosto).

Anche per quanto riguarda le specifiche dei moduli di formazione, si dovrà attendere questo decreto direttoriale. Tuttavia, il provvedimento emanato dal MISE indica già che le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”.

Chi ha diritto all’agevolazione e per quali beni?

L’agevolazione spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Che documentazione occorre per averne diritto? 

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:
  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. 
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Cosa possiamo fare per te

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Foto di Matteo Iubatti amministratore delegato di Archita Engineering.

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