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PSR e Credito d'Imposta 4.0: La Commissione EU ne limita la cumulabilità.

AGRICOLTURA_40
La Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, su richiesta della Regione Sicilia, si è espressa in merito alla possibilità di cumulare il beneficio da credito d’imposta 4.0 con i contributi erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale .

Da alcuni anni in merito all’acquisto di macchine agricole, solitamente, le imprese agricole usufruiscono oltre al credito d'imposta per beni 4.0 (se tali macchine hanno i requisiti tecnologici imposti dalla normativa) anche di contributi concessi agli investimenti finanziati con le operazioni strutturali nell’ambito dei bandi regionali dei piani di sviluppo rurale.

Ricordiamo, infatti, come il comma 192 della legge 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Sul tema della cumulabilità delle due agevolazioni si era già espressa la Regione Lombardia con nota n. 89227 del 24 aprile 2020, nella quale aveva affermato che il credito di imposta non avendo natura di aiuto di Stato essendo rivolto alla generalità delle imprese, poteva essere cumulato con i contributi del PSR.

La Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, su richiesta della Regione Sicilia, si è espressa in merito, affermando che è possibile la cumulabilità tra il credito di imposta e il sostegno del PSR, in quanto il credito di imposta non si configura come aiuto di Stato; ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013. In particolare nell’allegato viene specificato che per gli investimenti in immobilizzazioni materiali nel settore agricolo il limite massimo fissato è pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile. Questa percentuale può essere maggiorata di un ulteriore 20% per giovani agricoltori, per investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori ed altri casi molto specifici.

Nel caso invece di investimenti in immobilizzazioni materiali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, il limite massimo fissato è sempre pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile e tale aliquota può essere maggiorata di un ulteriore 20% solo per gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI (PSR 16.1.01) o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori.

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Foto di Matteo Iubatti amministratore delegato di Archita Engineering.

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