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Transizione 4.0 (PNRR) ed Altre Agevolazioni: La Ragioneria di Stato conferma la cumulabilità.

PNRR-cumulo
Il 2022 del Piano Transizione 4.0 inizia con una bella notizia che dissipa ogni dubbio residuo in merito alla cumulabilità delle misure di incentivo finanziate con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con altre agevolazioni: questi incentivi possono infatti essere cumulati, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi. A specificarlo in via definitiva è la Circolare N. 33 della Ragioneria dello Stato datata 31/12/2021 e firmata dal Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta.
La questione era emersa a seguito soprattutto della Circolare n. 21 della stessa Ragioneria dello Stato datata 14 ottobre 2021. In particolare, aveva destato preoccupazioni il richiamo della Ragioneria all'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.
In molti avevano interpretato questa istruzione, che richiamava il Regolamento Europeo 2021/241, come un sostanziale divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali.

Nella nuova circolare di chiarimento, la Ragioneria di Stato sottolinea invece che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.

La circolare conclude quindi che è “pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti“… a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)”.

La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

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Foto di Matteo Iubatti amministratore delegato di Archita Engineering.

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